Art. 1110 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1109 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1111 c.c.

Art. 1110 c.c. (Rimborso di spese) approfondisci

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.