Art. 1101 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1100 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1102 c.c.

Art. 1101 c.c. (Quote dei partecipanti) approfondisci

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.