Art. 110-ter disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 110-ter disp.att.c.p.p. (Informazione sulle iscrizioni)
1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.