Art. 1085 c.c.

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Art. 1085 c.c. (Tempo d'esercizio della servitù) approfondisci

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.