Art. 107 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 107 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.
Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.