Art. 1078 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1078 c.c. (Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in)
usufrutto).
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.