Art. 1071 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1071 c.c. (Divisione del fondo dominante o del fondo servente)
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.