Art. 106 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 106 disp.att.c.p.c. (Disposizioni relative al testimone non comparso)
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.