Art. 106 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 106 RD 267-1942 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere)
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.