Art. 106 DPR 115-2002

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Art. 106 DPR 115-2002 (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) approfondisci

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.