Art. 1065 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1065 c.c. (Esercizio conforme al titolo o al possesso) approfondisci

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.