Art. 1057 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1057 c.c. (Passaggio di vie funicolari)
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.