Art. 1054 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1054 c.c. (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione)
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.