Art. 1047 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1047 c.c. (Contenuto della servitù) approfondisci

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.