Art. 103 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 103 disp.att.c.p.p. (Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.