Art. 103 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 102 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 104 c.p.

Art. 103 c.p. (Abitualità ritenuta dal giudice) approfondisci

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.