Art. 1035 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1035 c.c. (Attraversamento di acquedotti)
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purchè esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.