Art. 1018 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1017 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1019 c.c.

Art. 1018 c.c. (Perimento dell'edificio) approfondisci

Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.