Art. 1016 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1015 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1017 c.c.

Art. 1016 c.c. (Perimento parziale della cosa) approfondisci

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.