Art. 1014 c.c.

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Art. 1014 c.c. (Estinzione dell'usufrutto) approfondisci

Oltre quanto è stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.