Art. 1001 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1001 c.c. (Obbligo di restituzione)
Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.