Art. 1001 c.c.

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Art. 1001 c.c. (Obbligo di restituzione) approfondisci

Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.