Art. 2563 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2563 c.c. (Ditta)
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565.