Art. 153 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 153 disp.att.c.p.c. (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale)
La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.