Art. 153 disp.att.c.p.c.

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Art. 153 disp.att.c.p.c. (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) approfondisci

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.