Registrazione atti giudiziari
Indice
Premessa
Gli articoli 37 e 8 tariffa parte I D.P.R. 131/1986 - Testo Unico Imposta di Registro – prevedono l’obbligo di registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni, i provvedimenti che rendono efficaci nello stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali. L’imposta di registro è dovuta ancorchè i suddetti atti siano impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L’obbligazione tributaria è solidale tra le parti in causa e la registrazione degli atti giudiziari è eseguita previo pagamento dell’imposta, mediante modello F23, scaricabile direttamente da internet. In mancanza di pagamento spontaneo l’Agenzia delle Entrate provvede all’invio di un avviso di liquidazione, con aggravio dei diritti di notifica.
Come verificare su Internet la liquidazione dell'imposta
Dopo che l’Ufficio finanziario ha liquidato l’imposta di registro dovuta sull’atto giudiziario, la tassazione è visibile su internet collegandosi al link http://www1.agenziaentrate.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0.
ATTENZIONE!!! A partire dall’8 febbraio 2010, con l’attivazione delle varie Direzioni Provinciali nella scelta dell’Ufficio Finanziario dovrà essere indicato esclusivamente <città> UT DPxx. Dopo aver scelto Ufficio finanziario di interesse, devono essere inseriti gli estremi del provvedimento.
ATTENZIONE!!! Qualora un atto emesso non fosse ancora presente su internet, prima di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, chiedere alla Cancelleria se è stato già inviato e in caso positivo farsi dare il numero di repertorio. In assenza di numero di repertorio non potranno essere soddisfatte le richieste dei contribuenti.
La compilazione del modello F23
Al fine di evitare gli errori più frequenti nella compilazione dei modelli F23 (estremi identificativi errati o incompleti, errato codice Ufficio) e le difficoltà nel leggere e comprendere i modelli compilati a mano, è preferibile utilizzare l’apposita funzione online COMPILA F23.
ATTENZIONE!!! Si ricorda che per il pagamento dei modelli F23 relativi ad atti giudiziari devono essere indicate solo le generalità del soggetto che effettua il pagamento, possibilmente non l’avvocato ma l’assistito (campo 4), avendo cura di riportare sempre il relativo codice fiscale. In assenza di codice fiscale non saranno accettati i modelli di pagamento.
La funzione COMPILA F23 è inibita laddove nello STATO DELL’ATTO sia indicato REGISTRATO ovvero STAMPATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE. Nel primo caso (ATTO REGISTRATO) non occorre procedere oltre in quanto trattasi di atto per cui è già stato fatto il pagamento oppure di atto prenotato a debito, il cui recupero dell’imposta avverrà da parte della cancelleria. Nel secondo caso (STAMPATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE), l’Ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione con addebito dei diritti di notifica. In tal caso arriverà al contribuente un avviso di liquidazione con il modello F23 allegato.
Qualora l’avviso non fosse ancora arrivato e vi fosse urgenza di registrare l’atto, ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio e compilare un F23 in bianco. La funzione COMPILA F23 è altresì inibita ove la tassazione sia sospesa per documentazione mancante (STATO ATTO: ATTO NON TASSATO PER MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE). In tal caso occorre produrre la documentazione o le dichiarazioni richieste nel campo ulteriori indicazioni, ovvero rivolgersi all’Ufficio.
La registrazione del provvedimento a seguito del pagamento
Effettuato il pagamento, l’Ufficio registra l’atto giudiziario quando viene in possesso del modello F23. A tal proposito si rileva che il pagamento è visibile in anagrafe tributaria dopo circa 15 – 30 giorni dall’effettuazione del versamento e in ogni caso non è sempre facilmente individuabile. Per questi motivi, per essere sicuri della registrazione dell’atto in tempi brevi, è preferibile consegnare una copia del modello F23, rilasciata dall’Istituto di Credito o dall’Ente Poste, direttamente all’Ufficio, allegando richiesta di registrazione su modello conforme all’allegato 1, completo in ogni sua parte. A partire da giugno 2009 è altresì possibile registrare l’atto senza consegnare il modello di pagamento in Ufficio. In particolare, se l’Istituto di Credito o l’Ente Poste trasmette il modello F23 riportando correttamente il numero di riferimento in alto a destra (campo 3), dopo un tempo variabile da 10 a 30 giorni il versamento si correla con il provvedimento e il sistema registra in automatico l’atto giudiziario.
Tale sistema di registrazione è ancora sperimentale, ma perché esso funzioni occorre che: 1. il modello F23 sia quello stampato da internet oppure sia quello inviato insieme all’avviso di liquidazione; 2. il contribuente al momento del versamento inviti la Banca o la Posta a trasmettere il numero di riferimento. I contribuenti, che intendono avvalersi di questa ulteriore possibilità, possono comunque controllare l’avvenuta registrazione, interrogando l’atto su internet dopo circa 30 giorni; alla voce STATO ATTO risulterà REGISTRATO. Si raccomanda comunque agli avvocati di riportare sempre nei dati anagrafici le generalità del proprio assistito, per una più facile ricerca del versamento in anagrafe tributaria.