Conversione del pignoramento
Si verifica allorché il debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ex artt. 530, 552 e 569 c.p.c., chieda la sostituzione della cosa pignorata con una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. La conversione del pignoramento viene ammessa dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, nella quale si dispone che le cose pignorate siano liberate e che la somma sia sottoposta a pignoramento in loro vece.
Qualora il debitore non versi l'importo da sostituire alle cose pignorate, oppure ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste (in caso di pignoramento immobiliare), le somme versate formano parte dei beni pignorati e il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi (art. 495, co. 4, c.p.c.).
Esempio di istanza di conversione e contestuale riduzione

Istanza per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e contestuale riduzione ex art. 496 c.p.c. per
$[nome:istante;descrizione:Nome e cognome del debitore istante;], residente in $[nome:indist;descrizione:Indirizzo completo dell'istante (città, indirizzo, numero civico);] elettivamente domiciliato in $[nome:domist;descrizione:Domicilio eletto dell'istante (città, indirizzo, numero civico);], presso e nello Studio dell'Avv. $[nome:avvocato;descrizione:Nome e cognome del Procuratore dell'istante;] ($[nome:Codice fiscale, PEC e FAX del procuratore;]) che, in virtù della delega conferita a margine del presente atto, lo rappresenta e difende (debitore esecutato)
$[nome:Creditore procedente;], con l’Avv. $[nome:Procuratore del creditore procedente;] (creditore procedente)
$istante, come rappresentato e difeso,
1. che a seguito di atto di precetto notificato all'istante in data $[nome:Data notifica atto di precetto;formato:data;] per l'importo di € $[nome:Somma precettata;valuta;], $Creditore_procedente ha pignorato i seguenti beni immobili:
a) unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____;
b) unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____;
c) unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____;
- che il Giudice dell'esecuzione non ha ancora disposto la vendita dei beni pignorati;
- che è interesse dell'istante, in considerazione dell’assoluta e palese sproporzione tra il credito azionato e il valore dei beni esecutati, ridurre il pignoramento ex art. 496 c.p.c. e contestualmente sostituire ai beni che il Giudice riterrà sufficienti a garantire i diritti di parte creditrice - salvo ripetizione - le somme da quest’ultima richieste;
- che a tal fine, ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.p.c., l'istante deposita con il presente atto assegno circolare intestato al “TRIBUNALE DI $Foro_competente - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE n. $rg RGE” la somma di Euro =[$Somma_precettata/5] pari al quinto del credito di procedura;
tutto ciò premesso e ritenuto $istante, come rappresentatato e difeso, riservandosi il deposito di perizia di stima degli immobili pignorati
che il Giudice adito Voglia sospendere l’ulteriore corso dell’esecuzione fissando nel contempo l’udienza per gli incombenti di cui agli artt. 495 e 496 cpc per determinare, previa ed eventuale riduzione del pignoramento, la somma da sostituire al bene o ai beni ritenuti sufficienti a garantire la soddisfazione dei creditori, somma da versare dilazionatamente nel termine massimo di legge.
$avvocato, $DATA
Firma dell’istante
Anche per autentica di firma
Avv. $avvocato
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Esempio provvedimento di conversione

Letti gli atti relativi alla procedura esecutiva immobiliare n. $[nome:Numero di Ruolo Generale dell'esecuzione;] R.G.E.I. promossa da ___ nei confronti di ___;
- ritenuto che il credito vantato dal suddetto creditore nei confronti della società debitrice esecutata ammonta, in base al titolo esecutivo e al precetto in atti, ad euro ___ – oltre interessi successivi (euro _________ ) e spese;
- ritenuto che le spese del processo esecutivo possono essere liquidate in favore del suddetto creditore in complessivi euro ___ di cui euro ___ per anticipazioni - ivi compresi IVA, C.P.A. e rimborso spese generali;
- rilevato che la parte esecutata ha proposto istanza ex art. 495 c.p.c. versando contestualmente l'importo di euro ___;
La chiesta sostituzione della complessiva somma di euro ___ ai beni immobili pignorati;
Che la parte esecutata versi la residua somma di euro ___ su conto corrente intestato alla procedura esecutiva suddetta e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione, con bonifici bancari da disporre entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal prossimo ___, termine entro il quale dovrà essere versata in atti la prima delle ___ rate di pari importo di euro ___ e dispone che tale somma rimanga sottoposta a pignoramento in sostituzione dei beni immobili pignorati;
L'efficacia del presente provvedimento al versamento della somma anzidetta, con avvertenza che il debitore decadrà dal beneficio se la somma di cui sopra non sarà versata nel termine stabilito e che, in tal caso, si disporrà la vendita del compendio pignorato. Rinvia la procedura per la verifica della regolarità dei pagamenti all'udienza del ___.
___ lì, ___
Il G.d.E.
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