Art. 9 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF

Da Diritto Pratico.
Versione del 22 lug 2014 alle 20:35 di Claudio (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

vai all'articolo precedente: Art. 8 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF vai all'articolo successivo: Art. 10 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF

Art. 9 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF (Verifica finale di idoneità) approfondisci

1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal CNF.
2. Con il provvedimento di fissazione della data dell'esame il CNF nomina altresì la Commissione, che deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato.
3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato, e in una prova orale che verte sulle materie oggetto del corso, con precipuo riferimento alla materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta.
4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.