Art. 92 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Adeguamento nuovo template normativa) |
(Aggiornamento CAD) |
||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{norma | {{norma | ||
|rubrica=Art. 92 DLT 82-2005 (Entrata in vigore del codice) | |rubrica=Art. 92 DLT 82-2005 (Entrata in vigore del codice) | ||
− | |articolo=1. | + | |articolo=1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.<br />Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br /> |
|precedente=Art. 91 DLT 82-2005 | |precedente=Art. 91 DLT 82-2005 | ||
|prec_rubrica=Abrogazioni | |prec_rubrica=Abrogazioni |
Versione attuale delle 17:23, 15 ott 2014
Art. 92 DLT 82-2005 (Entrata in vigore del codice)
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.