Art. 90 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 18:11 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 90 c.p. (Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.