Art. 89 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Adeguamento nuovo template normativa) |
(Aggiornamento CAD) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{norma | {{norma | ||
|rubrica=Art. 89 DLT 82-2005 (Aggiornamenti) | |rubrica=Art. 89 DLT 82-2005 (Aggiornamenti) | ||
− | |articolo=1. | + | |articolo=1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni<br />atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.<br /> |
|precedente=Art. 88 DLT 82-2005 | |precedente=Art. 88 DLT 82-2005 | ||
|prec_rubrica=Norme transitorie per la firma digitale | |prec_rubrica=Norme transitorie per la firma digitale |
Versione delle 19:47, 16 lug 2014
Art. 89 DLT 82-2005 (Aggiornamenti)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.