Art. 89 DLT 82-2005: differenze tra le versioni

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(Codice amministrazione digitale)
 
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{{Articolo|Art. 89 DLT 82-2005 (riginario art. .  Aggiornamenti)|1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.<br /><br />[[Art. 88 DLT 82-2005|* vai all'articolo precedente: Art. 88 DLT 82-2005 (riginario art. .  Norme transitorie per la firma digitale)]]<br />[[Art. 90 DLT 82-2005|* vai all'articolo successivo: Art. 90 DLT 82-2005 (riginario art. .  Oneri finanziari)]]}}[[category:Codice amministrazione digitale]]
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{{Articolo|Art. 89 DLT 82-2005 (riginario art. .  Aggiornamenti)|1.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.<br /><br />[[Art. 88 DLT 82-2005|* vai all'articolo precedente: Art. 88 DLT 82-2005 (riginario art. .  Norme transitorie per la firma digitale)]]<br />[[Art. 90 DLT 82-2005|* vai all'articolo successivo: Art. 90 DLT 82-2005 (riginario art. .  Oneri finanziari)]]}}[[category:DLT 82-2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)]]

Versione delle 12:54, 24 gen 2014

Art. 89 DLT 82-2005 (riginario art. . Aggiornamenti) approfondisci

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

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