Art. 7 c.p.c.

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Art. 7 c.p.c. (Competenza del giudice di pace) approfondisci

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi venticinquemila euro.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.