Art. 7 c.p.

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Art. 7 c.p. (Reati commessi all'estero) approfondisci

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano ;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto ;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni ;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 18:10