Art. 79 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 79 disp.att.c.p.p. (Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali)
1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.