Art. 77 DLT 58-1998 (Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione)
1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68 e 69 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei servizi indicati nell'articolo 69.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68 e 69 si applica l'articolo 83.
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