Art. 731 c.p.p.

Da Diritto Pratico.
Versione del 16 lug 2014 alle 12:57 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento cpp)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

vai all'articolo precedente: Art. 730 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 732 c.p.p.

Art. 731 c.p.p. (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali) approfondisci

1. Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l'atto con cui questo stato acconsente all'esecuzione.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.