Art. 729 c.p.p.: differenze tra le versioni

Da Diritto Pratico.
(Aggiornamento Codice di Procedura Penale)
(Aggiornamento cpp legge cartabia)
 
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|rubrica=Art. 729 c.p.p. (Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria)
 
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|articolo=1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.<br />1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.<br />1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis .<br />2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.<br />
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|articolo=1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge. 3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.
 
|precedente=Art. 728 c.p.p.
 
|precedente=Art. 728 c.p.p.
 
|prec_rubrica=Immunità temporanea della persona citata
 
|prec_rubrica=Immunità temporanea della persona citata
|successiva=Art. 730 c.p.p.
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|successiva=Art. 729-bis c.p.p.
|succ_rubrica=Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
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|succ_rubrica=Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
 
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|descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale
 
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Versione attuale delle 15:20, 21 mag 2023

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Art. 729 c.p.p. (Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria) approfondisci

1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge. 3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.