Art. 729 c.p.p.: differenze tra le versioni
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− | |articolo=1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.<br />1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.<br />1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis .<br />2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.<br /> | + | |articolo=1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.<br />1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.<br />1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.<br />2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.<br /> |
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|prec_rubrica=Immunità temporanea della persona citata | |prec_rubrica=Immunità temporanea della persona citata |
Versione attuale delle 12:15, 23 lug 2014
Art. 729 c.p.p. (Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria)
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.