Art. 711 c.p.p.

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Art. 711 c.p.p. (Riestradizione) approfondisci

1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

* vai all'articolo precedente: Art. 710 c.p.p. (Estensione dell'estradizione concessa)
* vai all'articolo successivo: Art. 712 c.p.p. (Transito)

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