Art. 711 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 711 c.p.p. (Riestradizione)
1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
* vai all'articolo precedente: Art. 710 c.p.p. (Estensione dell'estradizione concessa)
* vai all'articolo successivo: Art. 712 c.p.p. (Transito)