Art. 710 c.p.c.: differenze tra le versioni

Da Diritto Pratico.
(Aggiornamento cpc)
(Aggiornamento Codice di Procedura Civile)
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|rubrica=Art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)
 
|rubrica=Art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)
|articolo=Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.<br />Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.<br />Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. <br />
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|articolo=Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.<br />Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.<br />Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. 66<br />
 
|precedente=Art. 709-ter c.p.c.
 
|precedente=Art. 709-ter c.p.c.
 
|prec_rubrica=Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
 
|prec_rubrica=Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Versione delle 21:27, 10 nov 2014

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Art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) approfondisci

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. 66