Art. 710 c.p.c.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Importazione CSV) |
(Aggiornamento cpc) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
+ | |rubrica=Art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) | ||
+ | |articolo=Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.<br />Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.<br />Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. <br /> | ||
+ | |precedente=Art. 709-ter c.p.c. | ||
+ | |prec_rubrica=Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni | ||
+ | |successiva=Art. 711 c.p.c. | ||
+ | |succ_rubrica=Separazione consensuale | ||
+ | |provvedimento=c.p.c. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Civile | ||
+ | }} |
Versione delle 18:52, 15 lug 2014
Art. 710 c.p.c. (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.