Art. 70 c.p.p.: differenze tra le versioni
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+ | |prec_rubrica=Morte dell'imputato | ||
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+ | |succ_rubrica=Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato | ||
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+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione attuale delle 12:43, 16 lug 2014
Art. 70 c.p.p. (Accertamenti sulla capacità dell'imputato)
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.