Art. 705 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:57 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 705 c.p. (Commercio non autorizzato di cose preziose)
Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.