Art. 6 c.p.

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Art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato) approfondisci

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 17:00