Art. 68 DLT 58-1998: differenze tra le versioni
(DLT 58-1998) |
(Nessuna differenza)
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Versione attuale delle 10:00, 11 mar 2014
Art. 68 DLT 58-1998 (Sistemi di garanzia dei contratti)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.
* vai all'articolo precedente: Art. 67 DLT 58-1998 (Riconoscimento dei mercati)
* vai all'articolo successivo: Art. 69 DLT 58-1998 (Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)