Art. 680 c.p.p.: differenze tra le versioni
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Versione attuale delle 15:20, 21 mag 2023
Art. 680 c.p.p. (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza )
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.