Art. 66 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
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− | |articolo=1. | + | |articolo=1. Le caratteristiche e le modalit� per il rilascio, della carta<br />d'identit� elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br />2. Le caratteristiche e le modalit� per il rilascio, per la<br />diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o pi� regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:<br />a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su<br />richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;<br />b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte<br />nazionale dei servizi � a carico delle singole amministrazioni che le emettono;<br />c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse<br />all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br />d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete<br />devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che � responsabile del suo rilascio;<br />e) la carta nazionale dei servizi pu� essere utilizzata anche<br />per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.<br />3. La carta d'identit� elettronica e l'analogo documento,<br />rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, devono contenere:<br />a) i dati identificativi della persona;<br />b) il codice fiscale.<br />4. La carta d'identit� elettronica e l'analogo documento,<br />rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:<br />a) l'indicazione del gruppo sanguigno;<br />b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;<br />c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con<br />esclusione, in ogni caso, del DNA;<br />d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e<br />semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;<br />e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o<br />debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.<br />5. La carta d'identit� elettronica e la carta nazionale dei<br />servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalit� stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.<br />6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per<br />l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identit� elettronica, del documento di identit� elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonch� le modalit� di impiego.<br />7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di<br />cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalit� di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilit�.<br />8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni<br />dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalit� elettroniche e contenere le funzionalit� della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.<br />8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e<br />le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identit� elettronica.<br /> |
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|prec_rubrica=Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica | |prec_rubrica=Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica | ||
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Versione delle 19:49, 16 lug 2014
Art. 66 DLT 82-2005 (Carta d'identit� elettronica e carta nazionale dei servizi)
1. Le caratteristiche e le modalit� per il rilascio, della carta
d'identit� elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalit� per il rilascio, per la
diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o pi� regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte
nazionale dei servizi � a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che � responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi pu� essere utilizzata anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identit� elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identit� elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'et� prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identit� elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identit� elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalit� stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identit� elettronica, del documento di identit� elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonch� le modalit� di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalit� di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilit�.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalit� elettroniche e contenere le funzionalit� della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e
le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identit� elettronica.