Art. 663-bis c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 663 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 664 c.p.

Art. 663-bis c.p. (Divulgazione di stampa clandestina) approfondisci

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.