Art. 66-bis c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 66-bis c.p.p. (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato)|1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.<br/><br />[[Art. 66 c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 66 c.p.p. (Verifica dell'identità personale dell'imputato)]]<br />[[Art. 67 c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 67 c.p.p. (Incertezza sull'età dell'imputato)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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|rubrica=Art. 66-bis c.p.p. (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato)
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Versione delle 12:35, 16 lug 2014

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Art. 66-bis c.p.p. (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato) approfondisci

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