Art. 64 RD 267-1942

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Art. 64 RD 267-1942 (Atti a titolo gratuito) approfondisci

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.


Ultima modifica il 14 nov 2014 alle 20:14