Art. 648 c.p.
Art. 648 c.p. (Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
* vai all'articolo precedente: Art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)
* vai all'articolo successivo: Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)