Art. 635-quinquies c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 18:15 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilit)
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.